Delli Bettoglieri, ed altre persone, che vendono Vino
alla minuta, e che tengono scarse misure. 5. Item noi statuimo, ed ordiniamo che se alcuno Bettogliere o Bettogliera, over venditore di Vino alla minuta sarà ritrovato tenir nella sua Bettola falsa misura in dar Vino sia castigato, e condannato in cinque lire di monetta Trentina, ed applicarli alla Communità per ogni volta, che sarà ritrovato, e ciascheduno possi accusar, e abbi la metà della pena predetta, e si credi al official giurato, e se l'accusatore non sarà official giurato si credi a quello con giuramento, se sarà di buona fama, overo si credi a un testimonio di buona fede. |
Che non si tenghi appresso il pericolo del foco,
né sarmente, né strami, né paglie. 11. Item statuimo, ed ordiniamo, che niuno non debbi in alcuna casa nella qual fa foco, tenir appresso, e circa, over sopra il foco tenir sarmenti, paglie, feno, e strami, e cose simili dalle quali facilmente possa nascer rovina de foco, e quello che contrafarà paghi lire cinque alla Communità, per cadauna volta. E che li Sindici, e Proveditori della Città debbino spesse volte aver l'occhio alle predette cose, e procurino, che se vadi a veder per le case, e luoghi pericolosi al foco. |